(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 - Parte prima del 16 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 1. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e sue successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6. Il personale addetto alle segreterie particolari puo' essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero puo' essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al medesimo personale, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, ove sia titolare di retribuzione inferiore, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, e' computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.".