(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Molise n. 22 - Parte prima del 16 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Modifica all'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 
 
    1. Il comma 6 dell'art. 8  della  legge  regionale  12  settembre
1991, n. 15,  e  sue  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: "6. Il personale addetto alle segreterie  particolari  puo'
essere individuato tra gli impiegati regionali  o,  in  posizione  di
comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli  enti
subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero puo'  essere  assunto
ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di
comando,  eventualmente  utilizzato  nelle  segreterie,  conserva  il
trattamento giuridico, economico ed  indennitario  in  godimento.  Al
medesimo personale,  nel  caso  di  attribuzione  della  funzione  di
responsabile  della  segreteria  particolare,  ove  sia  titolare  di
retribuzione inferiore, spetta un trattamento giuridico, economico ed
indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria
economica D3. Il trattamento economico, ai fini della  determinazione
del budget di cui al comma 4, e' computato  per  intero,  qualora  si
tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la
differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.".